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STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA' DI PRIZZI"

Il presente statuto modifica il precedente, redatto il 19/01/1995 a Prizzi (Pa), dal notaio Paolo Di Simone con repertorio n. 16.955-raccolta n. 4.884, registrato a Lercara Friddi il 26/01/1995 n. registrazione 42.

 

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

 

E’ modificata la denominazione dell’ “Associazione Culturale Musicale Città di Prizzi” in Associazione Musicale “Città di Prizzi”.L’associazione ha durata illimitata e sede in Prizzi (PA) via Alcide De Gasperi, snc. Il cambio della sede all'interno dello stesso Comune,non comporta modifica statutaria.

 

ART. 2: SCOPI E FINALITÀ

 

Associazione musicale “Città di Prizzi” è un’associazione apolitica, apartitica, senza fini di lucro e con i seguenti scopi istituzionali:

  • Promozione e diffusione della cultura musicale;

  • Sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;

  • Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;

  • Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali promosse dalla stessa, da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;

  • Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, raduni, concorsi, sia nazionali che internazionali;

  • L’esecuzione di concerti pubblici e/o privati;Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

  • Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

  • Collaborare con enti pubblici e privati ed altre associazioni che perseguono scopi e finalità affini;

  • Aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;

  • Lo svolgimento di attività nell’ambito di convenzioni con il Comune di Prizzi e/o altre pubbliche amministrazioni od enti che ne facciano richiesta;

  • Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

 

ART. 3: RISORSE ECONOMICHE

 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i)beni mobili ed immobili di proprietà;

j) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

I fondi sono depositati presso l’ Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera anche sulle seguenti operazioni finanziarie:

  • apertura di conti correnti bancari e postali;

  • permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;

  • apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo;

  • stipulazioni di contratti;

  • emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

 

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

 

Ai soci è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Il patrimonio al momento dello scioglimento dell’associazione sarà devoluto ad altre associazioni musicali con finalità analoghe ed in alternativa ad opere di assistenza, beneficenza e/o utilità sociali, al fine di pubblica utilità nel rispetto delle vigenti normative.

 

ART. 4: SOCI

 

Possono far parte all’Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

  1. di voler partecipare alla vita associativa;

  2. di voler condividere gli scopi istituzionali;

  3. di accettare, senza riserve lo Statuto;

  4. di rispettare i regolamenti interni.

 

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo senza obbligo di rendere nota la motivazione.

 

Gli associati si distinguono in:

  • Soci musicisti;

  • Soci ordinari.

 

Sono associati musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale, collaborando fattivamente all’interno dell’Associazione, sia in ambito didattico che in ambito divulgativo-spettacolistico, sono associati ordinari tutti gli altri.

 

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

 

Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Ogni associato ha diritto ad un voto.

 

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

 

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, e la perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato nel tempo all’associazione.

 

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

I soci minorenni dovranno presentare domanda firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la potestà.

 

La qualifica di associato si perde:

  • Per mancato versamento della quota associativa, entro due mesi dalla scadenza fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo;

  • per dimissioni volontarie da presentare al Consiglio Direttivo;

  • per radiazione deliberata dallo stesso Consiglio Direttivo quando ricorrano gravi e giustificati motivi quali inosservanza delle norme statutarie, manifesta incompatibilità del comportamento del socio con gli scopi artistici e morali dell’Associazione o che ne danneggi l’immagine o il buon andamento;

  • per decesso.

 

ART. 5: BILANCIO

 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre il bilancio consuntivo (sia sotto l’aspetto economico che finanziario), accompagnato da una relazione esplicativa sulla gestione, ed il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione programmatica all’assemblea ordinaria dei Soci.

 

ART. 6: ORGANI SOCIALI

 

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci;

  • Presidente;

  • Consiglio Direttivo.

 

ART. 7: COMPOSIZIONE ASSEMBLEA E CONVOCAZIONE

 

L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) è composta da tutti i Soci.

 

I Soci che hanno raggiunto la maggiore età possono partecipare all'Assemblea, se in regola con il versamento della quota associativa annuale.

 

Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

 

L’Assemblea dei soci viene convocata mediante pubblico avviso affisso presso la sede almeno otto giorni prima della data prevista per l’assemblea o a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sito internet, sms od altro idoneo strumento informatico.

 

L'avviso deve contenere data, ora, luogo dell'adunanza di prima convocazione, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

 

L'avviso deve indicare anche data, ora, luogo dell'eventuale seconda convocazione che comunque non potrà essere effettuata prima che siano trascorse ventiquattrore dalla prima convocazione.

 

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o da tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 degli stessi.

 

ART. 8: ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA

 

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

 

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

 

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

 

In Assemblea ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

 

ART. 9: ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA

 

L'Assemblea Straordinaria, per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto è validamente costituita con la presenza di 3/4 dei Soci e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza ed il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

 

Anche in Assemblea Straordinaria ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

 

ART. 10: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

 

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in alternativa, da un Presidente scelto dai Soci presenti all'Assemblea.

 

Il Presidente deve verificare la validità dell'Assemblea constatando il numero dei presenti e il loro diritto di partecipare.

 

Il Presidente può nominare un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al presidente.

 

ART. 11: POTERI DELL'ASSEMBLEA

 

L’assemblea dei Soci è sovrana nelle decisioni dell’associazione.L'Assemblea dei Soci Ordinaria deve deliberare almeno una volta l'anno in merito al Bilancio Consuntivo, alla relazione di accompagnamento dello stesso redatta dal Consiglio Direttivo, deve eleggere, almeno ogni triennio, i componenti del Consiglio Direttivo, deve deliberare sul Bilancio Preventivo e la relazione programmatica, deve inoltre deliberare sulle proposte di regolamenti interni.L'Assemblea Straordinaria, sempre convocata con le modalità di cui all'art. 7, delibera con le maggioranze previste dall'art. 9 sulle modificazioni dello Statuto, mentre sull'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione vale l’art. 17 seguente.

 

ART. 12: IL PRESIDENTE

 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei Soci.

 

E' eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

 

Ha diritto di voto pari ad ogni altro membro dell'Assemblea dei soci e in caso di parità dei voti dei componenti presenti ha voto decisivo.

 

Può essere sospeso dall'incarico dal voto favorevole del 75% dell'Assemblea dei soci.

 

ART. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni.

 

I Consiglieri possono essere rieletti al termine del loro mandato; possono essere eletti Consiglieri soltanto i Soci maggiorenni.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, vengono eletti in seno allo stesso Consiglio.

 

Le modalità di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo saranno proposte dallo stesso e approvate dall’assemblea dei soci presenti e aventi diritto al voto.

 

In caso di parità, sarà decisivo il voto del Presidente in carica.

 

I Consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza (decorsi tre anni dalla loro elezione), per revoca decisa dall'Assemblea dei Soci (nella misura del 75% dei Soci) o per dimissioni.

 

Nelle ipotesi di revoca o dimissioni, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con altri soci che seguono nell’ordine secondo il numero dei voti ottenuti nell’ultima elezione; il Socio cooptato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentra.

 

ART. 14: CONVOCAZIONI E DELIBERE

 

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo con comunicazione a tutti i Consiglieri da effettuarsi almeno tre giorni prima della riunione a mezzo posta, fax od altro strumento idoneo.

 

Delle sedute deve essere redatto verbale e in caso di votazioni vale la regola generale del voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Non si considera validamente costituita la riunione del consiglio direttivo qualora non siano presenti almeno la metà dell’aventi diritto al voto con arrotondamento all’unità per eccesso.

 

ART. 15: POTERI DEL CONSIGLIO

 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quanto è riservato, dalla Legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

 

Tra gli altri poteri il Consiglio ha l'obbligo di:-

  • redigere la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo dell'Associazione;-

  • reperire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma;-

  • redigere il Bilancio Consuntivo accompagnato da una relazione sulla gestione;-

  • determinare l'importo della quota Associativa annua ed eventuali altri corrispettivi dovuti dai Soci per i servizi offerti dall'Associazione e compresi nell’oggetto sociale;-

  • determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei collaboratori dell'associazione;-

  • decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sulla esclusione dei Soci morosi, dimissionari o "indegni";-

  • scegliere il Direttore Musicale fissandone i compiti ed eventuali compensi o rimborsi spese.

 

Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, ricorrere nello svolgimento delle sue funzioni, e per meglio realizzare le finalità dell'Associazione, alla collaborazione sia dei Soci, sia di soggetti "tecnici" esterni, per i quali possono anche essere previsti compensi e/o rimborsi spese.

 

ART. 16: POTERI DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

 

Il Vicepresidente assume i compiti del Presidente ogni qualvolta il Presidente gliene dia la delega o sia impossibilitato a espletare i propri compiti.

 

E’ facoltà del Presidente, nel caso sia impossibilitato temporaneamente ad espletare i propri compiti, di delegare i propri poteri ad uno dei Consiglieri.

 

Il Segretario redige i verbali di ogni seduta del Consiglio e Assemblee, cura la corrispondenza e le pratiche documentali necessarie nei rapporti con Associazioni, Enti pubblici o privati e soggetti esterni.

 

Il Tesoriere custodisce il denaro dell'Associazione e provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti; è responsabile della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

 

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